Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio.  Introdotto nel codice penale l’art. 570-bis

Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio.  Introdotto nel codice penale l’art. 570-bis.

Per risolvere le difficoltà di applicazione dell’art.570 c.p. in ordine ai riferimenti che lo stesso opera in relazione alle somme dovute all’ex coniuge o ai figli, è intervenuto il D.lgs.01.03.2018 n.21/2108, che riguarda le “Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell’art.1, comma 85, lettera q), della legge 23.06.17, n.103, con decorrenza dal 06.04.18.”.

La norma recita:” Le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.”

Di fatto è stata introdotta una norma (art.570 bis c.p.) a tutela della: “ Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o  di scioglimento del matrimonio.”.

Il D.lgs. n.21 del 2018 dispone l’abrogazione delle norme di riferimento previgenti di cui agli art. 12 sexies L.01.12.1970, n.898 e art.3 L.08.02.2006, n.54.