Diffamazione a mezzo stampa: pena detentiva solo in caso di eccezionale gravità

La Corte Costituzionale è nuovamente intervenuta sul tema della diffamazione a mezzo stampa trascorso un anno dalla pronuncia del 26 giugno 2020 (Ord. 132/2020).

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2020&numero=132

La Consulta aveva sollecitato il legislatore a riformare la materia, invitandolo a trovare un bilanciamento più adeguato tra la tutela della reputazione personale e la libertà di manifestazione del pensiero.

Tale necessità si è posta alla luce dell’esponenziale evoluzione dei mezzi di comunicazione.

In materia di diffamazione a mezzo stampa l’art. 595, c. 3, c.p. prevede che quando “l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.

Al contrario l’art. 13 della legge n. 47/1948 dispone che, “nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell’attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a euro 250.

In tale caso dunque la norma prevede l’obbligatorietà della pena detentiva unitamente a quella della multa.

Trascorso un anno senza interventi del legislatore dall’invito della Consulta a riformare la materia, è stato dichiarato incostituzionale l’art. 13 della legge n. 47/1948 per contrasto con l’art.21 della Costituzione e l’articolo 10 della CEDU.

In attesa del deposito della sentenza, il 22 giugno corrente l’Ufficio stampa ha divulgato un comunicato.

Nello stesso si legge che è “compatibile con la Costituzione l’articolo 595, terzo comma che prevede, per le ordinarie ipotesi di diffamazione compiute a mezzo della stampa o di un’altra forma di pubblicità, la reclusione da sei mesi a tre anni oppure, in alternativa, il pagamento di una multa. Quest’ultima norma consente infatti al giudice di sanzionare con la pena detentiva i soli casi di eccezionale gravità”.

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