Incendio colposo di un palazzo: art.449 c.p.

L’art. 449 del Codice Penale punisce i delitti colposi di danno. Con essi si intendono diverse condotte criminose, prima tra tutte l’incendio. La norma incriminatrice in questo caso però non si riferisce all’incendio boschivo. Quest’ultima fattispecie colposa è punita dal secondo comma dell’art. 423bis c.p.. L’art. 449 c.p. invece di riferisce all’incendio di un palazzo, o di altro bene che prende fiamme per colpa. E’ prevista la pena della reclusione in carcere da uno a cinque anni in relazione alla gravità del caso concreto.

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=3&art.idGruppo=37&art.flagTipoArticolo=1&art.codiceRedazionale=030U1398&art.idArticolo=449&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=1930-10-26&art.progressivo=0

La pena si inasprisce in caso di incendio doloso, ovvero volontario. L’art. 423 c.p. prevede la pena della reclusione da tre a sette anni per un incendio doloso di tipo comune. Se l’incendio volontario è boschivo, il piromane è punito ancora più duramente. Si rischia da quattro a dieci anni di carcere. L’art. 423bis c.p. peraltro prevede anche diverse aggravanti in relazione al pericolo ed alla gravità del danno.

Si è puniti invece per colpa quando il responsabile ha agito con imprudenza, negligenza o imperizia. Ovviamente tali mancanze devono essere valutate in base al ruolo ed all’attività svolta dall’indagato. Si pensi al caso del costruttore di una torre che non ha utilizzato i materiali isolanti necessari. Altro esempio è quello dell’elettricista o del fumista che non ha svolto il lavoro a regola d’arte.

Per proteggersi dai danni in caso di incendio il privato o il condominio per prudenza può firmare un’assicurazione. In questo modo è possibile ottenere risarcimenti per spese di ricostruzione ed acquisto dei mobili. Nel processo penale contro gli imputati è possibile costituirsi parte civile per chiedere i danni.

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La giurisprudenza sul reato in esame è ampia. Si ricorda che il pericolo per l’incolumità pubblica è costituito anche dalle conseguenze della fiamme. Come il fumo, il calore, i gas derivati dalle cose incendiate, la mancanza di ossigeno (Cass. Pen. 3339/15). Inoltre è ritenuto responsabile anche chi ha causato l’innesco, poi divenuto incendio. Si pensi a chi ha omesso sul lavoro le cautele per limitare il propagarsi delle scintille dei macchinari di lavorazione (Trib. Bari 552/11).

E’ responsabile in concorso anche l’amministratore di condominio in caso di condotte omissive per l’incendio causato da una canna fumaria male installata (Cass. Pen. 39959/09). Il tecnico installatore di un impianto è responsabile non solo del corretto funzionamento ma anche del controllo della struttura complessiva dello stesso (Cass. Pen. 34371/04). E’ responsabile per l’incendio colposo anche il Sindaco che non ha urgentemente sospeso l’erogazione del gas in un’area dove era stato accertato pericolo (Cass. Pen. 40785/08).