Abbandono di animali e cattiva custodia: art. 727 c.p.

Il Codice Penale prevede il reato di abbandono di animali domestici o abituati alla cattività, stabilendo in alternativa la pena dell’arresto fino ad un anno o la pena dell’ammenda da Euro 1.000 ad Euro 10.000.

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2004-07-31&atto.codiceRedazionale=004G0217

Parimenti è punito chi detiene gli animali in condizioni tali da produrre gravi sofferenze, incompatibili con la loro natura.

Il reato è integrato in caso di condotte contrarie al sentimento comune verso gli animali e qualora il comportamento incida sulla sensibilità degli stessi causando dolore.

Il proprietario è punito sia per comportamenti volontari (dolo), sia in caso di negligenza (colpa).

Pertanto l’abbandono di animali di cui al primo comma è penalmente rilevante non solo quando si verifica un distacco volontario, ma anche in caso di disinteresse alla ricerca dell’animale.

E’ il caso del proprietario inerte all’immediata ricerca dell’animale, che abbia omesso di denunciarne lo smarrimento (cfr. Cass. Pen. 18892/11).

Qualora non sussista il più grave reato di maltrattamenti ex art.544 ter c.p., le modalità illecite di custodia possono integrare il secondo comma dell’art.727 c.p..

L’utilizzo del collare per addestramento ad impulsi elettrici integra la meno grave ipotesi contravvenzionale. Nella fattispecie il reato sussiste anche qualora sia utilizzato con comandi a distanza per attività di caccia (cfr. Cass. Pen. 21932/16).

Lo stimolo doloroso deve essere tale da incidere sensibilmente sull’integrità dell’animale producendo gravi sofferenze (cfr. Cass. Pen. 38034/16).

La Suprema Corte ha ritenuto integrato il reato in argomento anche nel caso della detenzione di un cavallo in una stanza dal soffitto tale da costringerlo a mantenere la testa piegata in modo costante (cfr. Cass. Pen. 6829/15).

Rientra nella casistica in esame anche l’abbandono del cane in auto, che per il lungo tempo di attesa e le elevate temperature abbai incessantemente come segno di sofferenza (cfr. Cass. Pen. 14250/14).

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