Non è stato ritenuto rilevante ai fini del licenziamento il comportamento del dipendente che per un breve tempo ha utilizzato per uso personale la e mail aziendale.
La Corte di Cassazione con la sentenza n.22353/2015, ha dichiarato illegittimo il licenziamento di un dipendente accusato di utilizzo personale della casella di posta elettronica e della navigazione in internet qualora non abbia sottratto al lavoro una quantità di tempo rilevante.
Con la sua condotta, infatti, il dipendente non aveva conseguito un «blocco del lavoro, con un conseguente grave danno per l’attività produttiva».
La disposta consulenza tecnica aveva confermato la presenza di file di natura multimediale non legati all’attività lavorativa e l’istallazione di alcuni programmi coperti da copyright, per cui non era stata accertata dalla CTU, l’utilizzazione al di là del periodo concesso ad uso di dimostrazione. Di conseguenza la Corte di Cassazione ha escluso sul punto la particolare gravità del comportamento in relazione alla sussistenza di una giusta causa.
Con la sua condotta, infatti, il dipendente non aveva conseguito un «blocco del lavoro, con un conseguente grave danno per l’attività produttiva».
La disposta consulenza tecnica aveva confermato la presenza di file di natura multimediale non legati all’attività lavorativa e l’istallazione di alcuni programmi coperti da copyright, per cui non era stata accertata dalla CTU, l’utilizzazione al di là del periodo concesso ad uso di dimostrazione. Di conseguenza la Corte di Cassazione ha escluso sul punto la particolare gravità del comportamento in relazione alla sussistenza di una giusta causa.