L’unicità delle status di figlio, indipendentemente dall’esistenza, o meno, di un legame (giuridico) fra i genitori, comporta, secondo la Legge 219/2012 e del successivo Decreto Legislativo 154/2013, la perfetta uguaglianza dei figli nati fuori dal matrimonio, rispetto a quelli nati all’interno.
Questo comporta un’uguaglianza formale e sostanziale dei figli naturali e dei figli legittimi, anche nel regime delle successioni (uso sempre la vecchia terminologia, per fini pratici).
La modifica più rilevante è il venir meno dell’istituto della commutazione, infrangendo l’ultima forma di discriminazione, a discapito dei figli nati fuori dal matrimonio.
La commutazione.
In virtù dell’originario art. 537 c.c. e, quindi, del suo terzo comma, i figli legittimi avevano, nelle loro mani, lo strumento della commutazione per escludere, dalla comunione ereditaria, i figli naturali, alla morte del loro comune genitore.
In pratica, i figli legittimi potevano soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari,la porzione comunque spettante ai figli naturali. In caso di opposizione da parte di questi ultimi, la decisione veniva rimessa al giudice, che valutava anche in virtù delle circostanze personali e patrimoniali.
Oggi le cose sono cambiate!
L’istituto della commutazione non aveva già nessuna ragion d’essere dopo l’entrata in vigore della L. 219/2012 che aveva equiparato in tutto e per tutto i figli naturali ai figli legittimi, abrogando implicitamente l’istituto in parola.
Dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 154/2013, il terzo comma dell’art. 537 c.c. è stato letteralmente abrogato e ogni dubbio interpretativo, se sussistente, è stato fugato.
Successione tra fratelli.
Se un figlio legittimo muore, il fratellastro (figlio naturale) può ereditare?
Prima della L. 219/2012, no … o meglio “NI”!
Le norme in materia di riconoscimento del figlio naturale(art. 258 c.c.), se lette alla luce del previgente art. 74 c.c., creavano un vero e proprio micro cosmo fra il genitore (che aveva effettuato il riconoscimento del figlio naturale) e il figlio riconosciuto, atteso che non si veniva a creare alcun legame fra il figlio riconosciuto e i parenti del genitore.
Conseguentemente, i fratelli che avevano in comune un genitore, non potevano succedersi a vicenda.
A porre rimedio a questa stortura era intervenuta la Corte Costituzionale con due sentenze, nel 1979 e nel 1990, così che al decesso di un fratello naturale, l’altro fratello (il legittimo) avrebbe potuto ereditare, in mancanza di altri suscettibili, entro il sesto grado e prima dello Stato.
Ora, con la riforma della filiazione il substrato normativo è letteralmente cambiato e, nonostante le norme in materia non siano state modificate, è logico ritenere che la successione fra fratelli sia possibile, perché “fratelli e fratellastri” sono oramai parenti di secondo grado a tutti gli effetti.
Il perché è facilmente intuibile: l’art. 74 e l’art. 258 c.c., così come recentemente modificati, fanno sorgere un vero e proprio vincolo di parentela fra i figli naturali riconosciuti e i parenti dei propri genitori (che hanno effettuato il riconoscimento).
La rappresentazione.
La sussistenza del legame fra il figlio naturale con i parenti del genitore che lo ha riconosciuto, implica anche l’estensione, al figlio nato fuori dal matrimonio, dell’istituto della rappresentazione.
Questo istituto fa subentrare i discendenti di colui che è chiamato all’eredità e che non possa o non voglia accettare la chiamata a suo favore, nel luogo e nel grado dello stesso chiamato (art. 467 c.c.).
In poche parole se muore il nonno e lascia il proprio patrimonio al suo unico figlio, la rappresentazione opera in favore dei nipoti, se il figlio non accetta l’eredità. I nipoti,quindi, diventano a tutti gli effetti eredi del nonno.
La rappresentazione opera sia:
– il linea retta: in favore dei discendenti, vale a dire, figli, nipoti, etc.;
– in linea collaterale: in favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto (ad es. se questo non ha figli).
Ora, l’art. 468 c.c. già prevedeva l’equiparazione dei figli legittimi con i figli naturali e adottivi, in caso di rappresentazione in linea retta, ne consegue che il recente intervento legislativo ha prodotto solo un effetto terminologico.
L’effettiva novità risiede per la linea collaterale, poiché, riconoscendo la sussistenza di una parentela fra fratelli naturali e legittimi, la rappresentazione oggi può operare, di certo, ad es. in favore dei figli del fratello naturale del de cuius.