Truffa con assegni postdatati

  • penale

La Suprema Corte ha ritenuto integrare l’ipotesi di delitto di truffa aggravata ex. art. 640 c.p. nel caso di emissione di assegno postdatato, con la consapevolezza ragionevole che non ci sarà o in ogni caso non ci sia un’adeguata copertura.

Si prenda come esempio il caso dell’imprenditore condannato per truffa aggravata per non aver rivelato la situazione economica reale della propria azienda in quel momento, e nonostante ciò aveva chiesto ed ottenuto la consegna di merce ponendo a garanzia dei pagamenti degli assegni postdatati, sfruttando la notorietà della propria attività.

Il solo fatto di emettere assegni postdatati ai fini del pagamento di materiali, non costituisce di per sé alcuna violazione penale. Aver mancato nei pagamenti rappresenta piuttosto inadempimento contrattuale, cui può conseguire un’azione civile ai fini risarcimento del danno e del recupero del prezzo.

Però tali condotte ricadono nell’ambito penale se taluno rassicuri l’altro contraente sulla sicurezza del pagamento dell’assegno alla sua scadenza, con la consapevolezza che non sarà coperto, e che simili condotte siano poste in essere per determinare l’altrui affidamento con inganno. In ciò si riscontrerebbero gli artifici e raggiri necessari per riconoscere il reato di truffa: mostrare un’onestà del tutto apparente, condizionando le intenzioni dell’altro soggetto con false promesse sui pagamenti.

Con riguardo al tema della truffa contrattuale, il pagamento di materiale mediante assegni di conto corrente senza copertura, di norma non costituisce idoneo raggiro ad ingannare l’altro soggetto. Piuttosto è un elemento concorrente ad integrare il reato, quando sia accompagnato da atteggiamenti maliziosi e da fatti che possano determinare la vittima ad un  affidamento ragionevole sul pagamento regolare del titolo (Cass. Sez. II, Sent. 20.02.2014, n.10850). Raggiro idoneo perciò è quello tale da poter trarre in inganno e indurre a concludere un contratto con la volontà di determinare l’affidamento sulle intenzioni e condizioni apparenti di pagamento degli assegni (Cass. Sez. II, Sent. 06.12.2011, n. 46890).

La Corte di Cassazione ha infatti stabilito quale principio di diritto “Integra il delitto di truffa” poiché costituisce artificio o raggiro, “la condotta di consegnare in pagamento, all’esito di una transazione commerciale, un assegno di conto corrente bancario postdatato”, ed al contempo fornendo “rassicurazioni circa la disponibilità futura della necessaria provvista finanziaria”, in questo modo conducendo “in errore l’altro contraente” sulla propria stabilità patrimoniale ed economica.

Cass. Pen. Sez. II, Sent. 22.01.2015, n. 2890

Cass. Pen. Sez. II, Sent. 29.07.2015, n. 33441