Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, hanno statuito che l’inosservanza del termine di 60 giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento, previsto dall’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che decorre dal rilascio al cittadino della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, comporta l’illegittimità del suddetto avviso, emesso prima del tempo consentito, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza.
Sentenza 29 luglio 2013, n.18184
TRIBUTI – STATUTO DEL CONTRIBUENTE – AVVISO DI ACCERTAMENTO – TERMINE DILATORIO – INOSSERVANZA – CONSEGUENZE