La Corte di Cassazione, con la sentenza citata a fondo pagina, ha definitivamente dichiarato che la nuova norma relativa alla non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.) si applica senza distinzione a tutte le figure di reato, comprese quelle caratterizzate da una soglia di punibilità, come ad esempio il reato di guida in stato d’ebbrezza, i reati ambientali, societari e tributari.
Fino ad ora la giurisprudenza di legittimità riteneva che la legge stessa già operasse una distinzione tra minore o maggiore offensività del fatto, commisurando la pena ad un dato preciso, tecnico. Per esemplificare, nel caso del primo reato citato, il “tasso alcoolemico”; oppure la misura soglia della contaminazione del suolo; o ancora, la somma relativa all’imposta evasa.
Le Sezioni Unite affermano che “il principio di offensività attiene all’essere o non essere di un reato o di una sua circostanza”.
Precisamente si afferma che “non esiste un’offesa tenue o grave in chiave archetipa. È la concreta manifestazione di un reato che ne segna il disvalore. Come è stato persuasivamente considerato, qualunque reato, anche l’omicidio, può essere tenue, come quando la condotta illecita conduce ad abbreviare la vita solo di poco”.
Lo scopo dell’introduzione dell’art.131 bis c.p. è quello di “espungere dal circuito penale fatti marginali, che non mostrano bisogno di pena e, dunque, neppure la necessità di impegnare i complessi meccanismi del processo”.
Inoltre poiché “non si dà tipologia di reato per la quale non sia possibile la considerazione della modalità della condotta”, l’applicazione dell’art. 131 bis c.p. non può essere “inibita ontologicamente” per alcun fatto di reato.
Si deve inoltre precisare che una volta superato il limite soglia che indica la pericolosità del fatto, al giudice spetta sempre il giudizio di apprezzamento nel caso concreto, relativamente all’incidenza pregiudizievole del fatto rispetto al bene oggetto di tutela.
Chiaramente tanto “più ci si allontana dal valore-soglia” quanto “più è verosimile che ci si trovi in presenza di un fatto non specialmente esiguo”.
D’altro canto però il solo superamento della soglia di rilevanza non preclude di per sé l’apprezzamento nel merito della tenuità del fatto.
Tale giudizio richiede sempre di valutare ogni profilo relativo al singolo caso, tutti gli aspetti della condotta, le conseguenze del reato, la colpevolezza.
Cassazione Penale, Sezioni Unite, n. 13681/16