Sussiste l’obbligo di taratura periodica, senza esclusioni, per tutti gli autovelox.

Sussiste un obbligo di periodica taratura  senza esclusione alcuna, per tutti gli autovelox.

Di conseguenza tale regola vale pure per gli apparecchi attivati manualmente dalla Polizia Stradale e per quelli provvisti di una sistema di “autodiagnosi”. Dapprima il Giudice di Pace di Avellino e successivamente il Tribunale di Benevento (cfr. sentenza 24 giugno 2016 n. 154), prendendo atto della sentenza della Consulta n.113/2015, hanno ritenuto fondate le ragioni  di un automobilista e rigettato il ricorso del Ministero dell’Interno – Prefettura di Novara, per via della «vetustà dell’omologazione» e della «non fidefacenza dell’apparecchio autovelox».
Con tale citata sentenza la Corte Costituzionale aveva dichiarato incostituzionale l’articolo 45, comma 6, C.d.S., nella parte in cui non estendeva l’obbligo di taratura annuale a tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità. Infatti ivi si legge :«appare del tutto irragionevole la prospettata discriminazione, poiché l’assenza di verifiche periodiche di funzionamento e di taratura è suscettibile di pregiudicare l’affidabilità metrologica a prescindere dalle modalità di impiego delle apparecchiature destinate a rilevare la velocità». Risulterebbe pertanto palese che : «il mantenimento nel tempo dell’affidabilità metrologica delle apparecchiature è un profilo che interessa anche i meccanismi di autodiagnosi che appaiono suscettibili, come le altre parti delle apparecchiature, di obsolescenza e deterioramento (…)». ogni differente procedura o attività di manutenzione delle apparecchiature, fondata sulla circostanza che le stesse siano o meno attivate dal personale di servizio, è stata ritenuta incostituzionale. Infine si è affermato che la necessità di una corretta manutenzione e della taratura annuale «si giustifica anche in considerazione del particolare valore probatorio che essi assumono sul piano processuale», visto che i risultati dei controlli «comportano un’inversione dell’onere della prova». Spettando al ricorrente la dimostrazione del cattivo funzionamento dell’apparecchiatura, per cui a fronte di un un così «arduo» onere istruttorio : «si giustifica in relazione alla doverosa attendibilità che tali apparecchiature devono avere, attendibilità che viene garantita proprio dal controllo e dalla taratura periodica». Nei fatti della fattispecie esaminata invece : «tale presunzione di attendibilità viene meno», dal momento che è stato dimostrato dalla ricorrente – e confermato dal Ministero resistente – che l’ultima taratura risaliva al 1993, ben 17 anni prima l’accertamento della violazione».