Sussiste un obbligo di periodica taratura senza esclusione alcuna, per tutti gli autovelox.
Di conseguenza tale regola vale pure per gli apparecchi attivati manualmente dalla Polizia Stradale e per quelli provvisti di una sistema di “autodiagnosi”. Dapprima il Giudice di Pace di Avellino e successivamente il Tribunale di Benevento (cfr. sentenza 24 giugno 2016 n. 154), prendendo atto della sentenza della Consulta n.113/2015, hanno ritenuto fondate le ragioni di un automobilista e rigettato il ricorso del Ministero dell’Interno – Prefettura di Novara, per via della «vetustà dell’omologazione» e della «non fidefacenza dell’apparecchio autovelox».
Con tale citata sentenza la Corte Costituzionale aveva dichiarato incostituzionale l’articolo 45, comma 6, C.d.S., nella parte in cui non estendeva l’obbligo di taratura annuale a tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità. Infatti ivi si legge :«appare del tutto irragionevole la prospettata discriminazione, poiché l’assenza di verifiche periodiche di funzionamento e di taratura è suscettibile di pregiudicare l’affidabilità metrologica a prescindere dalle modalità di impiego delle apparecchiature destinate a rilevare la velocità». Risulterebbe pertanto palese che : «il mantenimento nel tempo dell’affidabilità metrologica delle apparecchiature è un profilo che interessa anche i meccanismi di autodiagnosi che appaiono suscettibili, come le altre parti delle apparecchiature, di obsolescenza e deterioramento (…)». ogni differente procedura o attività di manutenzione delle apparecchiature, fondata sulla circostanza che le stesse siano o meno attivate dal personale di servizio, è stata ritenuta incostituzionale. Infine si è affermato che la necessità di una corretta manutenzione e della taratura annuale «si giustifica anche in considerazione del particolare valore probatorio che essi assumono sul piano processuale», visto che i risultati dei controlli «comportano un’inversione dell’onere della prova». Spettando al ricorrente la dimostrazione del cattivo funzionamento dell’apparecchiatura, per cui a fronte di un un così «arduo» onere istruttorio : «si giustifica in relazione alla doverosa attendibilità che tali apparecchiature devono avere, attendibilità che viene garantita proprio dal controllo e dalla taratura periodica». Nei fatti della fattispecie esaminata invece : «tale presunzione di attendibilità viene meno», dal momento che è stato dimostrato dalla ricorrente – e confermato dal Ministero resistente – che l’ultima taratura risaliva al 1993, ben 17 anni prima l’accertamento della violazione».