Penale: Sussiste appropriazione indebita qualora l’ex amministratore di condominio che non riconsegni la documentazione
La Corte di cassazione – Sezione II penale con Sentenza del 10 luglio 2013 n. 29451, ha sancito che sussiste il delitto di appropriazione indebita per l’ex amministratore di condominio che non riconsegni la documentazione al condominio reputandosi ancora in carica dopo la revoca.
La Suprema Corte ha ricordato come per la configurazione del reato previsto dall’articolo 646 c.p. basti che l’ingiusto profitto sia potenziale, non essendo necessario che esso si realizzi effettivamente. Tale assunto di desume dalla circostanza che la norma richiede solo che il soggetto attivo agisca “per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto”.
E’ dunque sufficiente il mero intento di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, a prescindere dalla concreta sua realizzazione, si legge infatti che : “Nel caso di specie correttamente i giudici del merito hanno ravvisato il fine di profitto perseguito dall’odierno ricorrente nel fatto di continuare ad amministrare il condominio, il che lo poneva (e ciò non costituisce mera ipotesi, ma oggettiva constatazione) in condizioni di accampare ulteriori pretese o comunque di rendere più difficoltosa (se non di paralizzare) l’amministrazione del condominio stesso, giacché – come emerge dalla gravata pronuncia – il M. continuava a considerarsi amministratore del condominio ritenendo illegittima la delibera assembleare che lo aveva revocato, al punto da invitare i condomini dissenzienti a sottoscrivere un documento in suo sostegno”.
Da ultimo segnala la Corte di Cassazione, come l’ingiusto profitto non debba necessariamente connotarsi in senso patrimoniale.