Nel caso di ripetizione di fondi distratti da un amministratore da un Condominio e trasferiti nel conto di altro Condominio, senza causale a sostegno del predetto trasferimento, “l’azione di arricchimento senza causa ha carattere sussidiario ed è quindi inammissibile, ai sensi dell’art. 2042 cod. civ., allorché chi la eserciti- secondo una valutazione da compiersi in astratto e perciò prescindendo dalla previsione del suo esito- possa esercitare un’altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio subito” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 28042/2008). “Secondo la costante interpretazione della Corte di Legittimità, l’azione di arricchimento senza causa non è, quindi, proponibile ex art. 2042 c.c. quando il danneggiato può esercitare un’altra azione tipica per evitare il pregiudizio economico che gli deriva e detto carattere sussidiario comporta che l’azione ex art. 2041 cod. civ. non può essere avanzata non soltanto ove sussista altra azione del danneggiato nei confronti dell’arricchito, ma anche quando l’azione sia sperimentabile contro persone diverse, che siano obbligate per legge o per contratto (Cass. n. 16340 /2002; Cass., n. 1217/70; Cass., n. 1849/80; Cass., n. 3137/82; Cass., n. 1686/93)”. cfr. Trib. Civ. Mi V, Sent. n. 7455/2017 pubbl. il 03/07/2017 – RG n. 64772/2015. E’ fondata, dunque, l’eccezione del convenuto secondo cui al Condominio attore competa primariamente l’azione contrattuale nei confronti dell’ex amministratore, che ha distratto i fondi condominiali a favore di altro Condominio, per violazione dei doveri inerenti al rapporto di mandato, in conseguenza dell’emissione ingiustificata degli assegni con provvista del conto corrente dello stesso condominio. Solo in seguito all’esperimento dell’azione contrattuale, se del caso esitata con esecuzione negativa, il Condominio, vittima della distrazione dei fondi, avrebbe sussidiariamente potuto agire a carico del Condominio indebitamente finanziato dall’ex amministratore, con azione di arricchimento ingiustificato.