Sullo stalking il vademecum della Corte di cassazione

È stato ravvisato il reato di atti persecutori a carico dell’imputato che risultava avere posto in essere una nutrita serie di episodi di ”pesante interferenza” nella vita della persona offesa, con caratteristiche di ”assillante insistenza ed ossessiva ripetitivita”’ (frequentissime telefonate, massiccio invio di ”sms”, appostamenti e pedinamenti, scenate di gelosia, con esercizio del potere di veto sulle scelte di frequentazione sociale, intrusioni moleste nella vita privata di persone vicine alla vittima), tali da avere costretto la stessa a modificare le sue abitudini di vita quotidiana (riduzione delle uscite da casa e delle frequentazioni, modifiche degli orari e dei percorsi da compiere durante le uscite, manovre diversive, ecc.).

Cassazione penale Sentenza 15/05/2013, n. 20993