Successioni testamentarie: nel caso di testamento, gli eredi possono accettare verbalmente o per iscritto l’eredità?

  • civile

Il 28/06/2013 18:49, Patrizia ha scritto:
Buonasera avvocato mia madre ha fatto testamento chiamando eredi me e mio fratello Giovanni sulla
quota disponibile e invece gli altri quattro fratelli e anche noi due sul resto dell’eredità in quote uguali (
quindi il residuo della disponibile diviso per sei fratelli).
Ora l’avvocato degli altri quattro chiede a me e a Giovanni se vogliamo accettare l’eredità o no. Non capisco
cosa devo fare.
La ringrazio e saluto. Patrizia
Cara Signora, rispondo al Suo quesito sotto riportato.
L’avvocato di controparte ha fretta di arrivare ad una soluzione della questione, e quindi invoca gli articoli
481 cc e 749 cpc che Le spiego brevemente:
l’art.481 c.c. è scritto per porre fine ad una situazione di incertezza, si consente a chiunque abbia interesse
di chiedere che l’autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia
all’eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di
accettare, decade dal potere di accettare l’eredità . L’art. 749 cpc è la descrizione del procedimento che si
deve seguire se si chiama in giudizio un erede affinchè accetti l’eredità.
E’ questo il nostro caso: se, a seguito della pubblicazione del testamento Voi non accettate l’eredità
testamentaria davanti al notaio, gli altri eredi possono chiederVi di accettarla con urgenza chiamandoVi in
tribunale.
I termini temporali in questo caso, se gli altri eredi dovessero procedere secondo l’art. 481, sono i seguenti:
Articolo 487.
Il chiamato all’eredità, che non è nel possesso di beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettare col
beneficio di inventario fino a che il diritto di accettare non è prescritto.
Quando ha fatto la dichiarazione, deve compiere l’inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione,
salva la proroga accordata dall’autorità giudiziaria a norma dell’articolo 485;in mancanza, è considerato
erede puro e semplice.
Quando ha fatto l’inventario non preceduto da dichiarazione d’accettazione, questa deve essere fatta nei
quaranta giorni successivi al compimento dell’inventario; in mancanza, il chiamato perde il diritto di
accettare l’eredità.
In realtà, Voi siete già nel possesso dei beni ereditari, ma il fatto che gli altri eredi Vi chiedano di procedere
all’accettazione esplicita determina la necessità, per Voi, di andare dal notaio a dichiarare che accettate il
testamento pubblicato. Diversamente Vi citeranno in giudizio per ottenere la Vostra dichiarazione.L’unica cosa che mi chiedo però è: siete certi che l’eredità non sia gravata da debiti? Se non lo è, potete
tranquillamente andare dal notaio dopo che il testamento è stato pubblicato, ed accettare l’eredità in
qualità di eredi testamentari, così poi gli altri eredi sanno che Voi rivendicate la quota maggiorata della
disponibile sui beni dichiarati dalla mamma nel testamento. Se invece l’eredità è gravata da debiti Vi
conviene fare l’accettazione con il beneficio di inventario davanti a notaio, così non si confondono i debiti
ereditari con il Vostro patrimonio. Non occorre altro.
Un cordiale saluto
Laura Salvetti

Avv.Laura Salvetti
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