stalking reciproco: configurabilità del reato

RECIPROCITÀ DEI COMPORTAMENTI MOLESTI – STALKING – CONFIGURABILITÀ DEL REATO

La reciprocità dei comportamenti molesti non esclude in assoluto la configurabilità del reato di stalking. In un caso del genere, però, all’autorità giudiziaria tocca un compito ancora più incisivo per quanto riguarda la dimostrazione dell’esistenza del danno, cioè dello stato di ansia o di paura della presunta persona offesa, del suo timore per la propria incolumità o per quella di persone vicine o, ancora, della necessità del cambiamento delle proprie abitudini di vita. Il giudice deve verificare se, in caso di reciprocità degli atti minacciosi, esiste una posizione predominante di una delle due parti coinvolte, tale da permettere di qualificare le iniziative minacciose e moleste come atti di natura persecutoria e le reazioni della vittima come messa in atto di un meccanismo di replica indirizzato a sopraffare la paura. Nè può dirsi che la reazione della vittima comporti, comunque, l’assenza dell’evento richiesto dalla norma incriminatrice, non potendosi accettare l’idea di una vittima inerme alla mercè del suo molestatore e incapace di reagire. Anzi, non va escluso che una situazione di stress o di ansia possa provocare reazioni incontrollate della vittima anche nei riguardi del proprio aggressore. Quanto al numero di condotte violente che possono essere considerate tali da configurare il reato, bastano anche due soli episodi per arrivare alla condanna per atti persecutori. Certo, serve una reiterazione della condotta aggressiva, però non è necessario che questa sia anche assillante.

Corte di Cassazione, Sezione 3 penale, Sentenza 14 novembre 2013, n. 45648