Stalking: presupposti ed elementi del reato

STALKING – REATI CONTRO LA PERSONA – STALKING – PRESUPPOSTI PER LA CONFIGURABILITÀ DELLA FATTISPECIE – ELEMENTO SOGGETTIVO ED OGGETTIVO DEL REATO

Incorre nell’imputazione per il reato previsto e punito dall’art. 612-bis c.p. il prevenuto che in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, attraverso molteplici minacce ed ingiurie, per telefono, anche durante le ore notturne, ovvero innanzi agli istituti scolastici dei figli, ove attendeva l’arrivo della coniuge e la minacciava ed ingiuriava ancora, determinava nella stessa uno stato di agitazione ed ansia tale da ingenerare il timore per la propria incolumità, alterandone così i normali stili di vita. L’art. 612 c.p. punisce chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di una persona allo stesso legata da una relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La sussistenza del reato, qualificabile come reato abituale di evento, presuppone, sotto il profilo soggettivo, il dolo generico e sotto quello soggettivo due elementi: la reiterazione nel tempo della condotta di minaccia o molestia e la produzione nella vittima di un perdurante e grave stato di ansia intesa come situazione di disagio e squilibrio psicologico, timore per la propria incolumità e quella delle persone care, e cambiamento delle proprie abitudini di vita.

Corte d’Appello Taranto, penale Sentenza 14 marzo 2014, n. 78