Stalking ed atti commessi in un breve arco temporale.

La Suprema Corte di Cassazione Penale, Sez. V, ha pubblicato in data 3 gennaio 2018 (ud. 1 dicembre 2017), con la sentenza n. 104 una interessante ed innovativa decisione in relazione all’ormai purtroppo diffusissimo delitto di stalking, punito dall’art. 612 bis del codice penale.

Da un lato si è riaffermato l’orientamento giurisprudenziale per cui per l’integrazione del delitto di stalking non sia necessaria l’accertata presenza di una alterazione patologica, essendo invece bastevole che l’esito degli atti persecutori abbiano provocato un effetto destabilizzante per la serenità e per l’equilibrio psichico della parte offesa, dall’altro se ne è ritenuta la sussistenza anche con riferimento a tempi molto ristretti, come per esempio l’arco di una giornata, purchè ci si trovi di fronte ad atti autonomi e che la reiterazione degli stessi, sia la effettiva causa del suddetto turbamento.

“Per quanto concerne, poi, il breve arco temporale nel quale le
condotte sono state poste in essere, questa Corte ha più volte
evidenziato come sia configurabile il delitto di atti persecutori anche
quando le singole condotte sono reiterate in un arco di tempo molto
ristretto (anche nell’arco di una sola giornata), a condizione che si
tratti di atti autonomi e che la reiterazione di questi, pur concentrata
in un brevissimo arco temporale, sia la causa effettiva di uno degli
eventi considerati dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 38306 del
13/06/2016).”