Stalking e facebook

 

La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto sussitente il reato di stalking in capo a colui che pone in essere atti persecutori attraverso un profilo facebook e sms telefonici.

Con sentenza n.57764 del 28 dicembre 2017 la V sezione della Suprema Corte di Cassazione, ha ritenuto sussistente il reato di stalking nel caso di un uomo che aveva messo in atto una serie di atti persecutori nei confronti della donna con cui aveva intrecciato una relazione dopo che la stessa aveva rivelato la loro relazione extraconuigale alla moglie dell’imputato.

Per perseguitarla, l’uomo aveva provveduto ad aprire un profilo Facebook dallo stesso intitolato “Lapidiamo la rovina famiglie”: nello stesso erano state postate fotografie, riprese e post di commento, relazionabili in maniera più o meno esplicita alla parte offesa.

Interessante motivazione della Suprema Corte quella, da un lato, dell’irrilevanza della possibile non conoscenza degli atti di stalking da parte della parte offesa, visto che tale parte poteva non accedere a Facebook – La Corte ha infatti ritenuto la dannosità dei contenuti in relazione alla loro pubblicizzazione – e dall’altro la puntualizzazione posta sulla circostanza derivante dalla pubblicizzazione che è stata fonte di inquietudine per la parte offesa.

L’imputato aveva inoltre aveva inviato SMS con messaggi ingiuriosi e minacciosi.

Per il compiuto verificarsi delle condizioni richieste dall’art.612 bis c.p. è emerso l’insorgere di danni sul piano psicofisico, con conseguente necessità di sostegno di uno psicoterapeuta e di farmaci specifici, presenti anche l’avverarsi delle condizioni previste dal citato articolo, quali il cambiamento di stile di vita, di lavoro e luoghi frequentati.