Con sentenza n. 26878/2016 la Cassazione, ha confermato la condanna per stalking a carico del condòmino che aveva esasperato un suo vicino di casa, determinando grave stato di ansia e costringendolo a sottoporsi a terapie farmacologiche ed ad assentarsi dal lavoro
Il Tribunale di Padova con sentenza del 23 marzo 2015 aveva accolto le doglianze alcuni condòmini che si erano lamentati di minacce e insulti ai vicini di casa, rumori, bestemmie. Il Tribunale ha emesso condanna per stalking poiché le condotte dell’imputato avevano ingenerato un profondo stato di ansia nei condomini, costretti a rinchiudersi in casa ed ad evitare di uscire onde non avere spiacevoli incontri con l’imputato. In prercedenza il GIP aveva disposto che l’indagato si allontanasse dal condominio e la misura aveva avuto la conseguenza di riportare a tranquillità la vita dei condòmini.
Anche il Tribunale di Genova il 24 aprile 2015, ha condannato i responsabili di «piccole, insistenti, destabilizzanti torture quotidiane» quali : spiare dalle finestre, suonare musica a tutto volume nel cuore della notte, bussare alle pareti con un bastone, buttare la spazzatura dal balcone e minacce.
Se il reato di stalking si concretizza allorchè il comportamento minaccioso o molesto abbia cagionato grave e perdurante stato di turbamento ovvero abbia ingenerato fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona cara, sino a costringere la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita, e comunque, per la fattispecie anche due sole minacce o molestie – cfr. Cass. sent.n. 20895/2011 – con sentenza n.35778/2016, ha sancito che non è sempre necessario che allo stato di ansia e di paura si associ il mutamento di abitudini.