Stalking – art. 612 bis, co. 1 cod. pen: per integrare il reato non occorre dolo specifico, è sufficiente la volontà di porre in essere le condotte di minaccia o di molestia. Corte di Cassazione sentenza n. 20993 depositata il 15 maggio 2013.
Per il verificarsi del reato di “stalking”, la Corte di Cassazione ha stabilito basti la sussistenza del la volontà di porre in essere comportamenti di minaccia o di molestia, avendo la consapevolezza della idoneità a produrre gli eventi necessari per l’integrazione della fattispecie legale.
La giurisprudenza in tema di “stalking” lo ritiene ravvisabile, quando il comportamento minaccioso o molesto, posto in essere attraverso condotte reiterate, cagioni nella vittima o un grave e perdurante stato di turbamento emotivo, o abbia ingenerato un timore fondato per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata al medesimo da relazione affettiva ovvero abbia costretto lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita..
La Corte di Cassazione ha precisato che per alterazione delle proprie abitudini di vita deve intendersi ogni mutamento significativo e protratto per un apprezzabile lasso di tempo dell’ordinaria gestione della vita quotidiana, indotto nella vittima, dalla condotta persecutoria altrui, come potrebbe essere l’utilizzazione di percorsi diversi rispetto a quelli usuali per i propri spostamenti, la modificazione degli orari per lo svolgimento di certe attività o la cessazione di attività abitualmente svolte, il distacco di apparecchi telefonici negli orari notturni.
Per la realizzazione del reato– la Cassazione ha precisato che– non occorre una rappresentazione anticipata del risultato finale, ma piuttosto, la costante consapevolezza, nello sviluppo progressivo della situazione, dei precedenti attacchi e dell’apporto che ciascuno di essi arreca alla persona offesa.
I comportamenti sanzionabili sono :
1) le frequenti telefonate;
2) un cospicuo invio di sms;
3) gli appostamenti e i pedinamenti;
4) gli attacchi di gelosia;
5) la volontà di imporre un esercizio di potere di veto sulle scelte di frequentazione sociale della parte offesa;
6) le moleste e continue intrusioni nella vita privata di persone vicine alla parte offesa;