Purtroppo sono ormai diffusi su internet comportamenti illeciti quali creare account falsi di posta elettronica, o di social primo tra tutti facebook.. Risulta molto facile infatti fingere di essere un’altra persona o costruirsi una nuova identità.. Tali condotte integrano una precisa fattispecie di reato, il delitto di sostituzione di persona, ricompreso tra i delitti contro la fede pubblica, punito dal codice penale all’art. 494 con la reclusione fino ad un anno. Tale delitto peraltro è procedibile d’ufficio da parte dell’autorità giudiziaria, a prescindere della querela della persona offesa.
Il reato si intende commesso qualora:
1) un soggetto sostituisce la propria all’altrui persona, o attribuisce a sé stesso o ad altri un nome falso, uno stato falso, una qualità che per legge ha effetti giuridici;
2) inducendo qualcuno in errore;
3) con il fine di arrecare danno ad altri o al fine di procurare a sé stesso o ad altri vantaggio.
Frequentemente il reato di “furto d’identita” è commesso al fine di realizzarne diversi altri, quali lo stalking, la diffamazione, la truffa, la violazione di un conto online..
Anche il phishing integra la sostituzione di persona. Tale comportamento consiste nell’invio di email con un indirizzo di posta elettronica fasullo con le quali si finge di essere un istituto accreditato, reale (ad esempio di credito, o di scambio..).
Creare un account di posta ellettronica fasullo, con un nome differente dal proprio, certamente può essere punito ex. 494 c.p. se integra tutti i requisiti di cui sopra: indurre taluno in errore, ad esempio altri utenti o lo stesso gestore, facendogli credere che stanno intrattenendo una comunicazione con altra persona, ad esempio al fine di daneggiarla (si veda la nota sent. dell’8.11.2007 della Corte di Cassazione, n.46674). Si veda anche la sentenza della Cass. Pen. (n.12479/2012) sul furto di identità su siti di aste online, anche per mezzo di pseudonimo.
Come fare per tutelarsi? Si pensi al fenomeno diffuso della creazione di profili falsi, ad esempio i cosiddetti “fake” su facebook. Risulta utile farsi assistere da un avvocato esperto in materia di reati informatici, non solo per redarre una denuncia-querela, ma anche per confidarsi sulle circostanze disdicevoli derivanti dal fatto criminoso, quali la preoccupazione, l’ansia, il timore, lo stravolgimento dell’ordinario stile di vita.. Situazioni cui peraltro il nostro ordinamento riconosce la risarcibilità se derivanti da fatto illecito, quindi anche da reato.
Possiamo fornirvi alcune semplici indicazioni, innanzitutto per individuare l’ID del responsabile dell’offesa: è necessario accedere al profilo di tale soggetto, e, affianco al tasto “messaggio”, ce n’è un altro con tre puntini, cliccatelo e vi comparirà un menù a tendina. L’ultima voce è “blocca/rimuovi”, andate sopra il pulsante senza premere e in basso a sinistra nella schermata internet vi comparirà una locandina grigia sottile dove potrete identificare l’ID. Potete ora notiziare l’ID e il nome del profilo alla Polizia Postale del luogo dove risiedete che provvederà a tutelarvi.