Sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato ex 168 bis c.p. Esclusione della menzione nel casellario giudiziale.
La Corte Costituzionale con sentenza n. 231 depositata il 07.12.18, ha dichiarato l’illegittimità delle norme del casellario giudiziale che imponevano di riportare nel certificato generale e del casellario, richiesti dall’interessato, l’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato e di conseguenza la sentenza che dichiarava l’estinzione del reato a seguito del buon esito della messa in prova dell’imputato.
Nel comunicato stampa della Corte Costituzionale si rammenta che: “ È irragionevole e contrario al principio costituzionale della finalità rieducativa della pena ––che i provvedimenti sulla messa alla prova siano menzionati nei certificati penali richiesti dalla persona interessata: la menzione si risolve in un ostacolo al reinserimento sociale del soggetto che abbia ottenuto, e poi concluso con successo, la messa alla prova poiché può creargli più che prevedibili difficoltà nell’accesso a nuove opportunità lavorative”….” Secondo la Corte, oltre ad ostacolare il pieno reinserimento sociale, la menzione nel certificato finisce per contraddire la ragion d’essere della dichiarazione di estinzione del reato (con cui si chiude il processo se la prova è positiva), che è l’esclusione di qualunque effetto pregiudizievole, anche in termini di reputazione, a carico dell’imputato”.