In relazione ai sinistri stradali, la Corte di Cassazione si è ieri espressa circa la sospensione del giudizio civile di risarcimento dei danni se azionato successivamente alla pronuncia di primo grado in sede penale (Cfr. Cassazione Penale n. 13661 del 21 maggio 2019).
Secondo l’art. 75, comma 3 c.p.p. la regola generale applicabile alle azioni civili instaurate successivamente alla costituzione di parte civile nel processo penale o alla sentenza penale di primo grado, è quella di sospensione del giudizio civile quale sanzione nei confronti del danneggiato che non abbia tempestivamente fatto valere in sede penale l’azione risarcitoria.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha precisato che tra il giudizio penale e quello civile è necessario che sussista oltre ad un’identità di oggetto anche di soggetti perché operi la norma sopracitata.
Qualora le parti nel giudizio penale non coincidano con quelle del processo civile, instaurato anche nei confronti della compagnia assicuratrice del danneggiante oltre che nei soli confronti del danneggiante stesso, non sussistendo un’identità di soggetti nei rispettivi procedimenti, non si potrebbe pertanto applicare la norma generale di cui all’art. 75, comma 3 c.p.p., in quanto verrebbero ingiustificatamente sacrificati gli interessi dei soggetti coinvolti ad una rapida definizione della propria posizione.
La Corte di Cassazione ha dunque statuito il principio per cui “… la sospensione non si applica qualora il danneggiato proponga azione di danno nei confronti del danneggiante e dell’impresa assicuratrice della responsabilità civile dopo la pronuncia di primo grado del processo penale nel quale il danneggiante sia imputato”.