Qualora si intenda denunciare diffamazioni o minacce effettuate tramite web, su testate giornalistiche, blog o social network, è possibile richiedere il sequestro e l’oscuramento delle pagine web offensive. I requisiti di tali richieste, ex art.321 c.p.p., devono essere essenzialmente il fumus delicti – ad esempio la natura diffamatoria dell’articolo -, ed il periculum in mora – ossia quando la permanenza del testo su internet può aggravare concretamente le conseguenze dannose del reato.
Con riferimento al caso della diffamazione tramite Facebook, qualora non sia sufficiente la sola rimozione del “commento” o del “post” criminoso, si evidenzia che il pericolo di protrazione e di aggravamento delle conseguenze del reato, oppure l’agevolazione nella commissione di altri reati, si riscontra nel “gruppo” di Facebook e nella “pagina” del “profilo”. La rispettiva natura ed immediata accessibilità possono cagionare, nel caso concreto, un aggravamento dell’offesa alla reputazione della persona danneggiata.
E’ possibile disporre l’oscuramento della pagina web: “imponendo al fornitore dei servizi internet, anche in via d’urgenza, di oscurare una risorsa elettronica o di impedirne l’accesso agli utenti ai sensi degli artt. 14, 15 e 16 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70, in quanto la equiparazione dei dati informatici alle cose in senso giuridico consente di inibire la disponibilità delle informazioni in rete e di impedire la protrazione delle conseguenze dannose del reato”.
Si veda la sentenza n.31022 – Cassazione S.U. del 17/7/15.