Il tradimento ripetuto è causa d’addebito della separazione.
Ai fini dell’addebito della separazione per violazione del dovere di fedeltà rileva l’abitudine del coniuge a cercare occasioni di avventure: anche se la relazione coniugale risale a molti anni prima, il fatto che il marito, poco prima della separazione, abbia tentato, sotto falso nome peraltro, un approccio con un’altra donna, è indice della tendenza a tradire. Sussiste quindi il nesso di casualità tra separazione e violazione dei doveri coniugali, nonché la continuità del comportamento fedifrago.
Non solo: il marito non ha alcun diritto sulla casa coniugale, costituita da un’unità abitativa costituita da due appartamenti accorpati con l’abbattimento di un muro: lo scorporo comporterebbe la lesione del diritto dei figli minori a continuare a godere dell’habitat domestico anche dopo la separazione dei genitori. Infine, a nulla rileva che una delle due unità immobiliari originarie sia oggetto di comodato, poiché, secondo la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, il diritto del comodante alla restituzione dell’immobile soccombe rispetto all’interesse dei figli minori di godere della casa famigliare.
Corte di Cassazione, ordinanza 5108/2015