il regime di affidamento condiviso dei minori va applicato anche in caso di grave conflittualità tra i coniugi

  • civile

Con la sentenza n. 21391 del 3 dicembre 2012, la prima sezione civile della Cassazione ha respinto il ricorso proposto da una donna avverso il decreto con cui la Corte d’appello dell’Aquila aveva confermato il regime di affido condiviso dei figli disposto dal giudice di primo grado nell’ambito del procedimento di separazione personale dal marito con cui la stessa aveva rapporti conflittuali. Con lo stesso provvedimento, la Corte di merito aveva altresì ribadito sia la collocazione dei figli presso la madre sia la disciplina delle frequentazioni con il padre.
Con la pronuncia in oggetto i giudici di legittimità hanno ritenuto congrua ed adeguata la motivazione fornita dalla Corte territoriale secondo la quale, a fronte di un regime legale che impone l’affido condiviso, salvo il caso di contrasto dello stesso con l’interesse preminente del minore, non emergevano, nella fattispecie concreta, ragioni contrarie tali da giustificare l’affido dei minori alla sola madre. E’ giurisprudenza costante quella che afferma la regola dell’affidamento condiviso anche in ipotesi di un grave conflitto tra i genitori, a maggior ragione quando il minore sia prevalente collocato presso uno solo dei genitori (cfr. per tutte Cass., sent. 1777/2012). L’affidamento condiviso rimane pertanto la regola quando non si giunga alla prova della inidoneità di uno dei genitori a gestirlo, tale da rendere lo stesso pregiudizievole per il minore.
Nel caso de quo, l’affermata conflittualità esistente fra i due coniugi non poteva, di per sé, giustificare la deroga dal regime di affido condiviso, in quanto lo stesso è stato ritenuto maggiormente idoneo a riequilibrare la condivisione del ruolo genitoriale in favore dell’interesse dei figli. Si tratta, sostengono gli Ermellini, di una motivazione che risponde ad una esigenza di congruità logica e di adeguata valutazione dell’interesse dei minori, la quale, in coerenza con l’intenzione del legislatore, tende ad assicurare, per quanto possibile, il pieno esplicarsi del ruolo genitoriale di entrambi i coniugi. Né il denunciato difficile rapporto del padre con i figli può valere a giustificare l’affidamento esclusivo degli stessi, imputandosi detto rapporto al difetto di cooperazione tra i coniugi e alla consapevole scelta di non voler avvalersi di interventi esterni di sostegno forniti dai servizi sociali, certamente in grado di rimuovere, o per lo meno attenuare, tale conflittualità.