Separazione: criterio di assegnazione della casa coniugale

  • civile

L’articolo 155-quater del Codice Civile e la Legge n. 898 del 1970, articolo 6, comma 6, contengono una disciplina quasi identica del diritto dei coniugi al godimento della casa familiare. Il criterio di assegnazione e’ costituito di fatto unicamente dall’interesse dei figli, individuato nel loro diritto a conservare l’habitat domestico nel quale hanno vissuto prima del conflitto coniugale che ha dato luogo alla separazione dei genitori. In nessuna delle due norme si puo’ riscontrare un riferimento testuale alla casa “coniugale”, proprio perchè il legislatore e il diritto vivente hanno saldamente ancorato l’assegnazione all’affidamento e alla collocazione dei figli minori, escludendo la necessita’ di provvedere sull’assegnazione nel caso di mancanza di prole.

Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 11 aprile 2014, n. 8580

SEPARAZIONE E DIVORZIO – SEPARAZIONE – ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE