La Corte di Cassazione, sezione terza, ha statuito che, nel caso di una sentenza viziata dalla corruzione del giudice, la parte che intenda lamentare tale situazione ha l’obbligo, e non la facoltà, di chiedere la revocazione della sentenza ex art. 395 c.p.c.; la Corte ha aggiunto, tuttavia, che a tale regola generale si deve fare eccezione quando la vittima del dolo del giudice non possa ottenere alcun vantaggio giuridico dalla rimozione della sentenza. In questo caso è consentito a costui di chiedere il risarcimento del danno a colui che ha corrotto il giudice, direttamente, senza dover prima chiedere la revocazione. Per la stessa ragione, nel caso in cui la sentenza frutto della corruzione abbia indotto le parti a raggiungere una transazione (un accordo), la vittima del reato di corruzione può domandare il risarcimento senza dover prima chiedere l’annullamento di tale transazione, potendo invocare quale fatto illecito fonte della responsabilità anche la semplice violazione della regola della buona fede.
Sentenza n. 21255 del 17 settembre 2013
RESPONSABILITA’ CIVILE – SENTENZA FRUTTO DI CORRUZIONE DEL GIUDICE – RISARCIMENTO DEL DANNO – PREVIO ESPERIMENTO DELLA REVOCAZIONE O DELL’ANNULLAMENTO DELLA SUCCESSIVA TRANSAZIONE – NECESSITA’ – ESCLUSIONE – CONDIZIONI