Avvocati – polizza professionale – rischio assicurato – accertamento del danno civilistico.
Nella Rc professionale degli avvocati, per stabilire l’estensione della copertura del «rischio assicurato» si deve guardare alla commissione del fatto che causalmente può originare il danno civilistico e non alla sua definizione in sede giudiziale.
Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 13 marzo 2014, n. 5791
Risarcimento danni per responsabilità professionale – professionista – condotta non diligente – cliente – pregiudizio – onere probatorio – inadeguata prestazione professionale – esistenza del danno – nesso di causalità – fattispecie – assolvimento – diritto al risarcimento del danno.
Il cliente che si assume danneggiato dalla condotta non diligente del professionista è tenuto a provare la difettosa o inadeguata prestazione professionale, nonché l’esistenza del danno ed il rapporto di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione ed il pregiudizio da esso subito. Gli elementi predetti devono ritenersi provati nell’ipotesi (ricorrente nella specie) in cui il cliente, dedotta la responsabilità del professionista per la erronea redazione delle buste paga del dipendente in punto di inquadramento professionale, costituente motivo per il dipendente medesimo, per avanzare nei confronti della parte datoriale richieste di pagamento delle somme ad esso dovute in seguito al differente inquadramento, provi l’avvenuta consegna al professionista del contratto di assunzione del dipendente, sin dalla instaurazione del rapporto con questi, e la non corrispondenza del livello di inquadramento ivi riportato con quello contenuto nelle buste paga predisposte dal professionista medesimo, pertanto tenuto al risarcimento, in favore del cliente, delle somme da questi corrisposte in favore del dipendente a causa dell’erronea redazione delle buste paga.
Tribunale Treviso, Sezione 1 civile, Sentenza 1 luglio 2013, n. 1226
Responsabilità professionale dell’avvocato – avvocato – obbligazione di mezzo – responsabilità professionale – presupposto – violazione del dovere di diligenza – criterio rilevante – diligenza professionale media esigibile – danno – configurabilità – valutazione prognostica sull’esito del giudizio in assenza delle contestate omissioni o negligenze.
La responsabilità professionale dell’avvocato, la cui obbligazione è di mezzo e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza, in relazione al quale trova applicazione il criterio della diligenza professionale media esigibile, ex art. 1176, comma secondo, c.c., da commisurare alla natura dell’attività esercitata. In ogni caso, non potendo il professionista garantire l’esito comunque favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni può ritenersi ravvisabile nella sola ipotesi in cui, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che senza l’omissione contestata il risultato sarebbe stato conseguito. A tal fine, pertanto, è necessario procedere ad una valutazione prognostica, volta a stabilire, in termini probabilistici, se l’evento dannoso non si sarebbe verificato ugualmente, pur nell’ipotesi di una diversa linea difensiva, ovvero in assenza di condotte omissive o inerti del procuratore, eventualmente rilevanti in giudizio. Nella fattispecie concreta, avendo l’attore unicamente allegato e documentato le negligenze ascritte al difensore, ma non anche le condotte positive e/o i documenti eventualmente non prodotti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che avrebbero potuto condurre all’accoglimento dell’opposizione, non è possibile procedere alla valutazione predetta e, di conseguenza, la formulata domanda di accertamento della responsabilità del professionista non può trovare accoglimento.
Tribunale Foggia, Sezione 1 civile, Sentenza 24 giugno 2013, n. 966
Decorrenza – diritto al risarcimento del danno – responsabilità professionale – decorrenza – dal momento della condotta – esclusione – momento in cui il danno si manifesta all’esterno – rilevanza esclusiva – (c.c. articolo 2935).
Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determina l’evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all’esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscimento da chi ha interesse a farlo valere.
Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 28 gennaio 2013, n. 1877
Responsabilità professionale dell’avvocato – avvocato – obbligazione di mezzo – responsabilità professionale – presupposto – violazione del dovere di diligenza – criterio rilevante – diligenza professionale media esigibile – danno – configurabilità – valutazione prognostica sull’esito del giudizio in assenza delle contestate omissioni o negligenze.
La responsabilità professionale dell’avvocato, la cui obbligazione è di mezzo e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza, in relazione al quale trova applicazione il criterio della diligenza professionale media esigibile, ex art. 1176, comma secondo, c.c., da commisurare alla natura dell’attività esercitata. In ogni caso, non potendo il professionista garantire l’esito comunque favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni può ritenersi ravvisabile nella sola ipotesi in cui, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che senza l’omissione contestata il risultato sarebbe stato conseguito. A tal fine, pertanto, è necessario procedere ad una valutazione prognostica, volta a stabilire, in termini probabilistici, se l’evento dannoso non si sarebbe verificato ugualmente, pur nell’ipotesi di una diversa linea difensiva, ovvero in assenza di condotte omissive o inerti del procuratore, eventualmente rilevanti in giudizio. Nella fattispecie concreta, avendo l’attore unicamente allegato e documentato le negligenze ascritte al difensore, ma non anche le condotte positive e/o i documenti eventualmente non prodotti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che avrebbero potuto condurre all’accoglimento dell’opposizione, non è possibile procedere alla valutazione predetta e, di conseguenza, la formulata domanda di accertamento della responsabilità del professionista non può trovare accoglimento.
Tribunale Foggia, Sezione 1 civile, Sentenza 24 giugno 2013, n. 966
Avvocato – responsabilità professionale – valutazioni – colpa – danno – specificazioni.
Nei giudizi di responsabilità professionale nei confronti degli avvocati occorre operare due distinte valutazioni: da un lato la valutazione in ordine alla esistenza di una colpa professionale del legale nello svolgimento del mandato e, dall’altro, l’esistenza di un danno ricollegabile al comportamento del legale. La negligenza nello svolgimento della propria attività – trattandosi di una obbligazione di mezzi e non di risultato – può provocare un danno qualora si atteggi quale inadempimento del contratto di mandato relativamente alla determinazione della misura dell’onorario spettante, o un danno corrispondente alla utilità che si voleva perseguire con il giudizio o il danno che sarebbe stato evitato in caso di giudizio vittorioso.
Tribunale Roma, Sezione 13 civile, Sentenza 22 maggio 2012, n. 10361