rigetto GIP sequestro preventivo auto al confine italo – svizzero

Il GIP di Varese in data 21.12.15, ha rigettato l’istanza di sequestro preventivo operato dalla Dogana italiana di Ponte Tresa e ordinato la restituzione del vecicolo sequestrato all’avente diritto, non rilevando la fattispecie di contrabbando doganale impotizzata.
Nella motivazione, ampiamente corredata da giurisprudenza, si legge infatti che:” l’immissione all’interno del confine doganale comune del veicolo summenzionato, immatricolato in territorio elvetico, non ha comportato l’insorgenza di alcun obbligo inerente la corresponsione di dazi o tariffe e ciò in forza dell’accordo stipulato tra la Confederazione svizzera e la Comunità Economica Europea (oggi Unione Europea)”…” le cui disposizioni sanciscono definitivamente il venir meno dell’imposizione doganale e il permanere della sola esigibilità dell’imposta sul valore aggiunto all’atto dell’introduzione della merce nel territorio comunitario”.
Prelatro nel provvedimento viene anche dato atto che: ” nella vicenda in esame non si versa, per quanto finora appurato, in una ipotesi di importazione definitiva, non essendovi prova che il veicolo fosse destinato a circolare esclusivamente o prevalentemente nel territorio doganale comune, nè tantomeno che fosse intenzione delle parti procedere alla sua immatricolazione nel territorio predetto”.
Il decreto poi prosegue ricordando come gli art. 232 e 233 delle disp. d’applicazione del cod. doganale comunitario ( reg. CE n.2454/93) disponga che i mezzi di trasporto immatricolati fuori dal territorio doganale comunitario sono dichiarati per l’ammissione temporanea, semplicemente varcando la frontiera del territorio doganale dell’Unione, senza necessità di dichiarazione espressa e che, come accaduto nel caso in esame, per i veicoli adibiti ad uso privato immatricolati fuori dai predetti confini a nome di persone stabilite fuori dal predetto territorio, è prevista la possibilità di circolare in regime di ammissione temporanea senza dover assolvere le formalità doganali ( dazio ed I.V.A.) per un periodo delle durata massima di mesi sei, anche non consecutivi,a decorrere dal primo ingresso.
Da ultimo il GIP di Varese ha ribadito che il veicolo temporaneamente immesso nel territorio comunitario :” può essere utilizzato occasionalmente anche da una persona stabilita entro i predetti confini ( nel caso di specie l’indagato) a condizione che questi agisca per conto e secondo le istruzioni del titolare dell’immatricolazione che deve trovarsi nel territorio doganale al momento dell’utilizzazione” elementi tutti sussistenti, nel caso qui esaminato.
Benedetto Tusa avvocato