RETTIFICAZIONE DI SESSO – AUTOMATICO SCIOGLIMENTO O CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO – QUESTIONE NON MANIFESTAMENTE INFONDATA DI COSTITUZIONALITÀ.
La prima sezione civile ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 4 della l. n. 164 del 1982, nella parte in cui dispone che la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso provoca l’automatico scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio senza la necessità di una domanda e di una pronuncia giudiziale, nonché per la violazione dell’art. 3 Cost. sotto il profilo dell’ingiustificata disparità di regime giuridico tra tale ipotesi di scioglimento automatico e le altre ipotesi indicate nell’art. 3, n. 1, lettere a, b, c) e n. 2, lett. d) della sul divorzio. La questione di costituzionalità è stata dichiarata rilevante e non manifestamente infondata anche con riguardo agli artt. 2 e 4 della l. n. 164 del 1982, perché lesivi dell’art. 24 Cost., nella parte in cui prevedono la notificazione del ricorso per rettificazione di attribuzione di sesso all’altro coniuge, senza riconoscere né a quest’ultimo, né al coniuge che ha ottenuto la rettificazione di attribuzione di sesso, il diritto di opporsi allo scioglimento del vincolo coniugale nel giudizio in questione o di esercitare il medesimo potere in altro giudizio.
Cass. civile – 1a sezione – Ordinanza Interlocutoria n. 14329 del 6 giugno 2013