Responsabilità per danni provocati da animali
I proprietari di un animali o chi se ne abbia per un lasso di tempo l’ utilizzo, è responsabile dei danni cagionati, sia che si trovino sotto la sua custodia, sia che risultino smarriti o fuggiti, fuorchè si provi la sussitenza del caso fortuito. L’art.2052 del codice civile, infatti, pone a carico della persona o dell’ente che abbia la facoltà, o l’obbligo, di esercitare il potere di controllo, si tatta della costituzione di una vera e propria presunzione di responsabilità.
Tale principio è stato ribadito dal Tribunale di Trento lo scorso maggio – sent.465/16, ove è stato ritenuto responsabile il custode di una cane che mordendo un passante gli aveva causato lesioni gavi, nel caso di specie seppur a guinzaglio al cane mordace era stato lasciato un lasso di giunzaglio di circa 3 o 4 metri e ciò anche in assenza di in’idonea museruola.
La Corte di Appello di Lecce lo scorso aprile – sent.435/16 – invece, ha ritenuto che anche Istituzioni ed Enti siano responsabili per la libera circolazione di animali senza propretari e ciò in virtù del fatto che sono tenuti a garantire la pubblica incolumità. In particolare, è stata condannata al risarcimento dei danni, la competente locale ASL, per non aver impedito ai cani randagi di aggredire bovini, con conseguente danno ad un allevatore. L’ASL avvertita più volte dal competente Comune non era intervenuta, se non a seguto di numerosi attacchi e con colpevole ritardo.
Il principio di responsabilità richiamato dall’art. 2052 c.c., è stato varie volte confermato dalla giurisprudenza che ha sancito che la pubblica amministrazione è responsabile per i danni riconducibili all’omissione della attività di controllo e messa in sicurezza del territorio. Si confronti per esempio sul punto la Corte di Cassazione (sent. 17528/2011) che ha condannato un Comune per i danni subiti da un motociclista che era stato sbalzato a terra a seguito di una repentina aggressione di un cane randagio.