Responsabilità medica

  • penale

Al paziente l’onere di dimostrare il nesso causale:

“Nei giudizi di risarcimento del danno causato da attività medica, l’attore ha l’onere di allegare e di provare l’esistenza del rapporto di cura, il danno ed il nesso causale, mentre ha l’onere di allegare (ma non di provare) la colpa del medico; quest’ultimo, invece, ha l’onere di provare che l’eventuale insuccesso dell’intervento, rispetto a quanto concordato o ragionevolmente attendibile, sia dipeso da causa a sé non imputabile”. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 19873/2013 intervenendo su di una domanda di risarcimento del danno di una donna a suo dire divenuta sterile a seguito di un intervento chirurgico sbagliato.

Corte di cassazione – Sezione III civile – Sentenza 29 agosto 2013 n. 19873