È possibile che il condominio abbia stipulato un contratto di assicurazione del fabbricato, per neutralizzare le ricadute patrimoniali conseguenti alla responsabilità della custodia delle parti comuni dell’edificio. Poiché il fondamento della responsabilità del condominio per i furti negli appartamenti agevolati dalle impalcature dei lavori condominiali risiede proprio nella relazione «custodiale» coi beni di cui all’articolo 1117 del Codice civile, è probabile che vi sia la copertura assicurativa per effetto della «Polizza fabbricato» (in difetto di espresse clausole di esclusione). Il singolo condomino derubato non è, comunque, legittimato ad agire, nel proprio interesse, nei confronti della compagnia assicuratrice, perché spetta solo al condominio la veste di «contraente della polizza nell’interesse di tutti i partecipanti» (Cassazione, sentenza 4245/2009).
D’altro canto, l’eventuale assicurazione della responsabilità civile, stipulata, senza limitazioni, dall’impresa scelta dal condominio per i rischi inerenti all’esecuzione dell’appalto per la manutenzione della facciata, deve ritenersi identicamente estesa ai rischi riguardanti l’ingresso negli appartamenti di ladri agevolati dalle modalità di installazione e di vigilanza dei ponteggi.