profumi : falsi d’autore

La giurisprudenza della Corte di Cassazione è ormai consolidata nel ritenere illecita la produzione o commercializzazione di prodotti con marchi falsificati anche se tale falsificazione appare evidente o addirittura dichiarata, come nel caso della presenza della dicitura “falso d’autore” sulle confezioni.
Essendo diretto l’art.474 c.p, a tutela della messa in pericolo della fede pubblica, è sufficiente la sola attitudine delle falsificazione ad ingenerare confusione, in relazione non solo al momento dell’acquisto, ma anche a quello della successiva utilizzazione del prodotto contraddistinto dal marchio contraffatto.
Non si potrà dunque, in tali casi, parlare di reato impossibile, ove le condizioni di vendita (prezzo praticato, modalità e luogo di esposizione, le caratteristiche del venditore) siano tali da escludere la ragionevole possibilità che gli acquirenti vengano trattti in inganno( cfr.Cass. sent. n 14876/09 e n.15080/2012).
Recentemente, infine, la Suprema Corte di Cassazione ha riaffermato che la “< dicitura falso d'autore> non svuota di valenza penale la contraffazzione”, in quanto semplicemente la “tutela accordata” al “marchio registrato” non può essere “aggirata attraverso diciture artatamente attestative circa l’indebito uso del marchio” ( cfr.Cass. sent. n.24516/2015).
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