Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, hanno deciso che quando il giudice di appello abbia dichiarato che il processo non debba procedere per la sopravvenuta prescrizione del reato (o per l’intervento di un’amnistia) senza motivare riguardo alla responsabilità dell’imputato ai fini delle statuizioni civili, a seguito dell’accoglimento del ricorso da quest’ultimo proposto, deve essere annullata la sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen.
Sentenza n. 40109 udienza del 18 luglio 2013 – depositata il 27 settembre 2013