I due reati in questione sono particolarmente odiosi. Purtroppo è sempre più diffuso il reato di pornografia minorile, che consiste nell’utilizzare minori di diciotto anni per realizzare esibizioni, spettacoli a sfondo sessuale o nel produrre materiale pornografico o ancora nell’induzione o reclutamento di un minore a partecipare ai suddetti (art. 600 ter c.p.).
Costituisce pornografia minorile anche diffondere, distribuire o pubblicizzare materiale pornografico minorile (c.3°, punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da 2.582 a 51.647 Euro). Ugualmente è punibile anche chi divulga informazioni al fine di sfruttare sessualmente o adescare minori.
Cosa distingue la pornografia minorile dalla detenzione di materiale pedopornografico (art. 600 quater c.p.)? Per integrare la prima fattispecie occorre che vi sia il pericolo concreto che il materiale si diffonda, e, per quanto riguarda la condotta prevista dal c.3°, la volontà specifica di divulgare, pubblicizzare il materiale.
Per la configurazione del reato di mera detenzione, l’agente dovrà consapevolmente procurarsi o detenere materiale pornografico minorile. Il responsabile potrà essere punito con la reclusione fino a 3 anni e con una multa non inferiore a 1.549 Euro.
Con riferimento al particolare caso della condivisione del suddetto materiale sulla piattaforma internet mediante un sistema di “file sharing”, ai fini della commissione del reato di pornografia minorile, sarà necessario accertare la sussistenza dell’intenzione ad utilizzare tali programmi di condivisione con lo specifico fine di diffondere il materiale in rete (non è sufficente il mero scaricamento del materiale e utilizzo dei programmi di condivisione, si veda sent. Cass. pen. III, n. 47820 del 29 ottobre 2013), in un sito internet da tutti accessibile o comunque propagandandolo ad un numero di persone indeterminato (Cass. pen. III, n. 44190, del 25 settembre 2013).
Con materiale pedopornografico si intende qualsiasi rappresentazione degli organi dei minori per scopi sessuali (si veda sent. Cass. pen. III, n.5874, del 9 gennaio 2013). La fattispecie delittuosa è destinata a proteggere come bene la libertà sessuale del minore, anticipandone la tutela. Viene sanzionata sia la produzione sia l’induzione a partecipare all’esibizione indipendentemente dallo scopo di lucro. Inoltre non rileva in nessun modo che vi sia il consenso del minore (si veda sent. Cass. pen. III, n.39872, del 16 aprile 2013). Con riferimento all’ipotesi di concorso di reati, è da ecludere che sia possibile tra pornografia minorile (600 ter) e detenzione di materiale pedopornografico (600 quater), poichè l’art. 600 quater dispone “Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 600ter…” (Cass. pen. III, n. 22454, del 9 maggio 2013). Infine, è considerata associazione a delinquere per lo scambio del suddetto materiale il caso della partecipazione stabile ad un gruppo virtuale organizzato con regolamento (ad es. per l’accesso o per gli obbiettivi di caricamento di materiale per i membri..), così come giudicato dal Tribunale di Siracusa, sent. n. 2428, il 19 luglio 2012.