Ai fini della determinazione del contributo al mantenimento della prole, un elemento irrinunciabile di valutazione da parte del Tribunale è anche la determinazione dei redditi e del patrimonio della convivente, more uxorio, con il genitore obbligato. Lo ha confermato il Tribunale di Roma nella sentenza 16904/14 (giudice relatore Velletti): il diritto di ogni figlio a veder determinato a carico di entrambi i genitori il suo mantenimento dovutogli per legge non può dirsi soddisfatto dal mero deposito della sola documentazione reddituale dei coniugi in giudizio.
Il Tribunale – rigettando la contraria prospettazione che si basava su di una «inammissibilità della richiesta, attenendo l’obbligo a una parte estranea al processo e non potendo essere obbligata la parte processuale a depositare» documentazione che non fosse attinente alla sua sfera personale – osserva che è proprio il Codice civile «all’articolo 337-ter ad attribuire al giudice procedente di disporre finanche indagini di polizia tributaria sui redditi, intestati a soggetti diversi dai genitori, al fine di rispettare, nella determinazione dell’onere economico da porre a carico dei genitori, il principio di proporzionalità».
Così rammentata la ratio legis, il Tribunale ha osservato nel merito che esisteva l’indicazione puntuale di una intestazione fittizia di «beni alla convivente, posto che gli oneri di un acquisto, effettuato da quest’ultima, ricadono sul convivente» parte del processo e padre dei minori.