Nel caso in cui la ricevuta di ritorno postale non identifichi puntualmente il soggetto che ha ricevuto la cartella e il contribuente intenda contestarne la notifica (poiché ad esempio ritiene che l’atto non gli sia mai stato consegnato), questi deve proporre necessariamente querela di falso.
Ciò è quanto ha enunciato della Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza 8 novembre 2013, n. 25128, secondo la quale “è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza altri adempimenti a opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente”.
Per i giudici della Cassazione, dunque, le operazioni compiute dall’agente postale sono assistite da valenza probatoria privilegiata ai sensi dell’art. 2700 c.c.
Ne deriva che nel caso in cui il contribuente intenda eccepire la mancata notifica della cartella – ad esempio contestando l’illeggibilità della firma apposta sulla ricevuta di ritorno oppure la mancata identificazione del destinatario – questi è tenuto necessariamente ad avviare un procedimento tramite una querela di falso, volto a far venire meno la valenza probatoria della dichiarazione del postino.
Diversamente la notifica dell’atto è da ritenersi corretta.