Penale del Lavoro: lecite le videoregistrazioni per scoprire comportamenti illeciti
Corte di cassazione – Sezione VI penale – Sentenza 12.7.2013 n. 30177
Sono possibili le videoregistrazioni effettuate dal datore di lavoro non dirette al controllo della prestazione lavorativa ma per la prevenzione di reati in azienda.
I fatti:
Dopo la denuncia presentata da un dipendente di una impresa per anomali ritardi di personale all’orario correttodi inizio del lavoro, la polizia giudiziaria istallava un servizio di osservazione diretta con un impianto video che riprendeva il luogo di accesso dell’impresa, nella specie l’area riservata all’ingresso dei dipendenti, ove si trovava l’orologio per la timbratura del cartellino.
Le registrazioni video permettevano di notare l’uso dell’orologio marcatempo, pur non essendo quest’ultimo direttamente visibile; in particolare, secondo i giudici, dai gesti si capiva come alcuni dipendenti timbrassero più registrazioni di presenza, facendo scorrere più volte la/e scheda/e badge nel lettore.
Per tali fatti, reiterati in vari giorni, i giudici di merito condannavano per il reato di truffa aggravata ai sensi dell’articolo 61 nn. 9 ed 11 codice penale i dipendenti così imputati.
La Cassazione ha ritenuto infondato è l’argomento difensivo relativo alla disciplina di cui all’articolo 4 dello Statuto del Lavoratori e all’art. 114 del Dlgs 196/2003.
“Si tratta – conclude la sentenza della Cassazione – di una disposizione limitata al divieto di controllo della attività lavorativa in quanto tale ossia al divieto di controllo della corretta esecuzione della ordinaria prestazione del lavoratore; ma tale disposizione non impedisce, invece, i controlli destinati alla difesa dell’impresa rispetto a condotte illecite del lavoratore o, comunque, a tutela del patrimonio aziendale (la giurisprudenza civile In materia è del tutto conforme, tra le numerose pronunzie si veda Sez. L, Sentenza n. 2722 del 23/02/2012, Rv. 621115).