In data 10/03/2014 il Ministro della Giustizia ha approvato i nuovi parametri forensi che sostituiscono quelli introdotti dal DM 140 del 2012; il regolamento deve essere ancora pubblicato sulla G.U. per la sua ufficializzazione.
Il testo del regolamento consta di una parte normativa e di una parte parametrica, che si compone di 25 tabelle per il civile, ripartite per tipo specifico di procedimento, anche tributario e amministrativo, di una tabella per l’attività stragiudiziale (anche per prestazioni svolte precedentemente o in concomitanza con attività giudiziali) e di una tabella per il penale.
Ciascuna tabella è divisa nelle quattro fasi principali del procedimento (studio della controversia, introduttiva, istruttoria e decisionale) e in scaglioni di valore.
Da notare che il numero complessivo delle tabelle non si discosta molto dalla bozza del 2013 ma attendiamo comunque la pubblicazione sulla G.U. per valutare meglio le eventuali differenze.
Sono state introdotte alcune modifiche rispetto alla normativa precedente:
1) è stato reintrodotto il rimborso per spese forfettarie, che è stato stabilito nella misura fissa del 15% del compenso totale;
2) viene espressamente disciplinato il compenso spettante all’avvocato domiciliatario, al quale spetta un onorario non inferiore al 20% dell’importo previsto dai parametri per le fasi processuali che lo stesso domiciliatario ha svolto;
3) è stato introdotto il diritto del legale, che debba svolgere attività fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, di percepire una indennità di trasferta e il rimborso per le spese sostenute;
4) sono state previste nuove tabelle dedicate ad attività professionali frequenti, che non erano state considerate dal precedente decreto, come le tabelle per l’atto di Precetto, per i procedimenti monitori, e per i procedimenti per convalida di sfratto.
In materia di Patrocinio a Spese dello Stato, il nuovo regolamento non prevede più la (ulteriore) riduzione del 30% dei compensi riconosciuti agli avvocati, che, ricordiamo, subiscono già un “ingiusto” taglio del 30%, previsto nella legge di Stabilità 2014 per il processo penale (v. art. 1, comma 606 L. 147/2013) , riduzione che si aggiunge al dimezzamento dei compensi liquidati in tale “regime”, così come dispone il D.P.R. 115/2002 per quanto riguarda il processo civile, amministrativo e tributario.
Si ricorda infine che i “parametri” non sono vincolanti per la predisposizione del preventivo da sottoporre al cliente ma intervengono in assenza dello stesso (o in caso di disaccordo) e comunque laddove sia prevista o si renda necessaria una liquidazione giudiziale del compenso.