Il procedimento di negoziazione assistita da un avvocato può essere utilizzato anche al fine di raggiungere «una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio», alle condizioni e nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla legislazione in materia, nonché per la modificazione delle condizioni di separazione o di divorzio, il tutto in assenza di figli minori, ex art. 6 della l. 162/14.
Alla relativa convenzione possono ritenersi applicabili, in quanto compatibili, le previsioni generali di cui all’art. 2 del medesimo D.L., con riferimento alla forma, alla durata, agli obblighi di informativa. Non sembrano, al contrario, compatibili con la materia oggetto del procedimento le disposizioni relative al silenzio o al rifiuto di aderirvi di cui all’art. 4.
L’accordo concluso produce i medesimi effetti dei provvedimenti giudiziari che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio, senza bisogno di omologazione giudiziale.
Tuttavia, affinché l’accordo concluso possa spiegare gli effetti descritti ed essere trascritto nei registri, è necessario che il «procuratore della Repubblica presso il tribunale competente» comunichi agli avvocati un «nullaosta» ove non ravvisi «irregolarità». Soltanto in seguito a tale nullaosta sarà possibile procedere ai successivi adempimenti, ovvero alla obbligatoria trasmissione «entro il termine di 10 giorni, all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell’accordo munito delle certificazioni» relative all’autografia delle circoscrizioni e alla conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico. La violazione dell’obbligo di tale obbligo è assistita da una sanzione amministrativa pecuniaria fino a diecimila euro irrogata dal Comune competente per il registro.