Il 19 settembre riparte la Mediazione obbligatoria che prevede il tentativo di conciliazione precedente l’inizio di una causa giudiziaria.
Le materie per cui è prevista a pena di improcedibilità del giudizio sono: materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari; per tutti questi casi, l’interessato è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione;
Competenza territoriale: l’istanza di mediazione deve essere presentata presso un organismo operante nel medesimo luogo del giudice territorialmente competente per la controversia;
Obbligatorietà dell’assistenza legale: fin dal primo incontro e per tutto il procedimento le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato;
Riconoscimento della qualifica di mediatore a tutti gli avvocati;
Obbligatorietà di un primo incontro informativo: al primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, in caso positivo, procede;
Gratuità del primo incontro in caso di mancato accordo: nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro, nessun compenso (ad esclusione delle spese di segreteria e notifica) è dovuto per l’organismo di mediazione;
Sanzione automatica per la mancata partecipazione al primo incontro di mediazione: il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5 (condizione di procedibilità, ordine del giudice e clausola contrattuale), non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per giudizio;
Esecutività immediata dell’accordo in presenza degli avvocati: se tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati (che in tal modo attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico) costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico;
Trascrizione degli accordi che accertano l’usucapione: gli accordi di mediazione che accertano l’usucapione devono essere pubblicizzati col mezzo della trascrizione mediante la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.