L’ordinanza con la quale la Suprema Corte di Cassazione disponga, in udienza pubblica o in sede di adunanza camerale, la rinnovazione della notificazione del ricorso o l’integrazione del contraddittorio, quando sia emessa in assenza delle parti costituite, rappresentate dai rispettivi difensori, deve essere comunicata a cura della cancelleria.
Questa decisione è stata presa con ordinanza interlocutoria n° 26278/13
ORDINANZA RESA IN UDIENZA – ASSENZA DELLE PARTI COSTITUITE – ORDINE DI RINNOVO DELLA NOTIFICAZIONE O L’INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO – COMUNICAZIONE – NECESSITÀ.