Il reato di omicidio stradale è stato recentemente introdotto dalla L.23 marzo 2016 n. 41, la quale ha avuto come scopo quello di reprimere ed inasprire le sanzioni per l’omicidio e le lesioni colpose commessi con inosservanza delle regole di condotta della circolazione stradale.
A tal fine, il primo comma dell’art. 589 bis c.p. sanziona la morte quale conseguenza della generica violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (pena prevista da due a sette anni di reclusione).
Il secondo comma, invece, prevede l’ipotesi in cui il fatto sia commesso alla guida di veicoli a motore in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro di sangue o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (pena prevista da otto a dodici anni di reclusione).
Il tasso rilevante penalmente diviene inferiore, compreso fra 0,8 e 1,5 grammi per litro di sangue, fermo restando l’entità della pena di cui al comma secondo, per i conducenti “professionisti” elencati al terzo comma della norma.
Per i conducenti “comuni”, chiunque si ponga alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica compresa tra gli 0,8 e 1,5 grammi per litro di sangue, qualora cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
La medesima pena da cinque a dieci anni di reclusione è infine prevista al quinto comma in relazione ad alcune frequenti e gravissime infrazioni stradali, quali il tenere un’elevata velocità in area urbana o extraurbana, l’attraversamento di un’intersezione con il semaforo rosso, la circolazione in contromano e l’inversione del senso di marcia in prossimità o corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.
In tutte le ipotesi sopra previste, la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero in caso si sia sprovvisti di assicurazione obbligatoria.
È stata inoltre introdotta una norma speculare all’art. 589 bis c.p. in relazione al delitto di lesioni personali stradali gravi o gravissime, di cui all’art. 590 bis c.p.
Infine, è da sottolineare che in relazione ad entrambe le ipotesi di omicidio e lesioni stradali sono state introdotte delle circostanze aggravanti relative alla fuga del responsabile di tali delitti, previste agli artt. 589ter e 590ter c.p.