Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno statuito che il reato di “omesso versamento di IVA” (art. 10-ter del d.lgs n. 74 del 2000), entrato in vigore il 4 luglio 2006, è applicabile anche alle omissioni dei versamenti IVA avvenuti nell’anno 2005, senza che questo comporti la violazione del principio di irretroattività della norma penale. La normativa del 2006 è quindi applicabile anche all’anno 2005, nonostante si tratti di una norma penale, quindi generalmente non retroattiva.
Sentenza n. 37424 del 28 marzo 2013 – depositata il 12 settembre 2013
TRIBUTI – OMESSO VERSAMENTO DI IVA – MOMENTO CONSUMATIVO – ESERCIZIO DI IMPOSTA 2005 – REATO – CONFIGURABILITA’