Non sarà più considerato più reato il mancato versamento Inps sino a 10.000 euro.
L’omesso versamento di ritenute previdenziali sino a 10.000 euro non costituirà più reato ma sarà punito con una sanzione da 10mila e 50mila euro. A prevederlo è il decreto legislativo attuativo della legge delega sulla depenalizzazione approvato dal Consiglio dei ministri.
L’articolo 2, comma 1, del Dl 462/1983 prevede che le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti debbono essere versate e non possano essere portate a conguaglio con le somme anticipate dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.
L’omesso versamento di tali ritenute è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Il datore di lavoro non é punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.
La denuncia di reato é presentata o trasmessa senza ritardo dopo il versamento ovvero decorso inutilmente il termine in questione.
La depenalizzazione
Con la legge 67/2014 il Parlamento aveva conferito delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria di taluni reati e per la contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili. Tra le fattispecie da depenalizzare la delega ha previsto la trasformazione in illecito amministrativo del reato di omesso versamento in questione a condizione che non ecceda il limite complessivo di 10mila euro annui e preservando comunque la possibilità per il datore di lavoro di non rispondere neanche amministrativamente, se provvede al versamento entro il predetto termine di tre mesi.
Secondo la nuova norma se l’importo omesso non è superiore a 10mila euro annui, si applica la sanzione amministrativa da 10mila a 50mila euro. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.
Per espressa previsione le disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto divenuti irrevocabili.
Nel caso in cui i procedimenti siano stati definiti con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Ai fatti commessi in passato non può essere applicata una sanzione amministrativa per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all’articolo 135 del codice penale, pari a 250 euro o frazione di pena pecuniaria per ogni giorno di pena detentiva.