Errore di fatto: art. 395 n. 4 c.p.c.

  • civile

L’errore di fatto previsto dall’art. 395, n. 4, c.p.c., idoneo a costituire uno dei tassativi motivi di revocazione della sentenza emessa, deve consistere nell’affermazione o supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti essere, invece, in modo indiscutibile, esclusa o accertata in base al tenore degli atti o dei documenti di causa. Errore che deve essere non solo manifesto ed obiettivo, ma anche decisivo nel senso che deve esistere un necessario nesso di causalità tra l’erronea supposizione e la decisione resa e non deve cadere su un punto controverso sul quale il giudicante si sia pronunciato.