Lavoro: nel periodo di comporto non vanno calcolate la malattia professionale e l’infortunio in itinere

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La Corte di cassazione, con la sentenza 14756/2013 ha deciso che nel periodo di comporto vanno calcolate le sole assenze per malattia e non anche quelle per infortunio sul lavoro o malattia professionale indennizzate dall’Inail.
“Ai fini del calcolo del periodo di comporto – si legge nella sentenza -, superato il quale il datore può recedere dal rapporto vanno calcolate le sole assenze per malattia e non anche quelle per infortunio sul lavoro o malattia professionale atteso che non possono porsi a carico del lavoratore le conseguenze del pregiudizio da lui subito a causa dell’attività lavorativa espletata”.
Di conseguenza : “Correttamente la Corte d’appello ha considerato che malattia professionale e infortunio in itinere hanno in comune la causa di origine lavorativa che giustifica l’assenza dal lavoro. Ed, infatti, l’articolo 46 del Ccnl di categoria (panificazione industria), riferisce il comporto e la sua disciplina temporalmente delimitata ‘alla malattia comune e all’infortunio non sul lavoro’, sicché diversa è l’ipotesi della malattia dipendente da infortunio sul lavoro che non ricade nelle limitazioni temporali proprie del comporto”.
“Risulta quindi del tutto coerente e corretta l’interpretazione, accolta dalla Corte d’appello, che estende all’infortunio in itinere la previsione in tema di comporto dettata per la malattia professionale sicché nel comporto vanno calcolate le sole assenze per malattia e non anche quelle per infortunio sul lavoro o malattia professionale”.