Ecco una rassegna delle ipotesi in cui un verbale di infrazione al codice della strada può essere impugnato per mancato rispetto dei tempi di notifica.
Il verbale di infrazione del codice della strada deve essere notificato al trasgressore e al proprietario del mezzo entro novanta giorni dalla data di accertamento dell’infrazione.
Per calcolare il termine di novanta giorni bisogna cominciare a contare dal giorno successivo a quello dell’accertamento fino al novantesimo giorno incluso.
Il termine per la notifica decorre non dalla data dell’infrazione, ma da quella del suo accertamento. L’infrazione infatti viene spesso accertata in un momento successivo al fatto stesso (possono decorrere anche alcuni giorni) e avviene all’interno degli uffici dell’amministrazione. Ciò capita quando l’infrazione è “registrata” attraverso dispositivi elettronici di controllo (per es. autovelox, photored ecc.).
Su questa differente scansione temporale le amministrazioni fanno spesso leva al fine di guadagnare del tempo per la notifica. Così si comporta anche il Comune di Milano, mettendo in pratica, quindi, una prassi contraria alla legislazione vigente: infatti, secondo l’interpretazione maggioritaria, il termine dovrebbe decorrere dalla “fotografia”, non dalla visualizzazione della stessa da parte dell’agente incaricato alla redazione del verbale… Ma tant’è! Sfruttando tale escamotage, molti verbali sono redatti così: “In data 10.01.2012 si è accertato che il conducente del veicolo targato AA321XY in data 02.01.2012 ha violato l’art. …”.
In tali casi, i novanta giorni non decorrono dall’infrazione (02.01.2012) ma dall’accertamento (10.01.2012).
L’Amministrazione può inoltre sforare il termine dei 90 giorni nella notifica al trasgressore se dimostra che il ritardo è stato dovuto alle difficoltà nell’individuazione di quest’ultimo soggetto. È il caso, per es., delle auto in leasing o di proprietà di società e condotte dai suoi dipendenti. In queste ipotesi, l’autorità pubblica ha 90 giorni per comunicare l’infrazione al proprietario del mezzo; quest’ultimo, a sua volta, ha 60 giorni per comunicare le generalità del conducente/trasgressore e, a partire da tale comunicazione, l’amministrazione ha ulteriori 90 giorni per la notifica del verbale al conducente/trasgressore.
Il rispetto del termine dei 90 giorni non deve avere a riferimento, come termine finale, il giorno in cui il destinatario ha ricevuto l’atto, ma il momento in cui l’amministrazione accertatrice ha consegnato il plico da notificare all’ufficio postale o all’ufficiale giudiziario. Pertanto, qualora il ritardo nella notifica sia addebitabile a un disservizio postale ciò non rende invalida la notifica. In altre parole, l’amministrazione sarà in regola se entro i 90 giorni ha consegnato l’atto all’ufficiale giudiziario o al servizio postale.
Nel verbale deve essere presente una relata di notifica in cui il pubblico ufficiale rende noto e verbalizza, con dichiarazione sottoscritta, l’esito delle operazioni effettuate per consegnare il verbale al trasgressore o responsabile solidale, a mani proprie o di persona abilitata alla ricezione atti.
Al contrario, il termine per ricorrere davanti al giudice (30 giorni dalla notifica) decorre dal momento della consegna dell’atto al destinatario o da quando questi è messo in condizione di conoscere l’atto stesso (per es. se irreperibile, con la notifica alla casa comunale).